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Prima fase ECS (ECS - Fase 1), 1 luglio 2007: 1° fase ECS - INFORMATIZZAZIONE DEL VISTO USCIRE Dall’ 1 luglio 2007 e’ partita la prima fase del ECS (Export Control System) che prevede l’informattizazione della comunicazione del visto uscire...
Seconda fase ECS (ECS – Fase 2): la cui applicabilità è prevista a partire dal 01.07.2009 ha lo scopo di consentire l’obbligatorietà della comunicazione “dei dati sicurezza” con la presentazione della dichiarazione di esportazione anticipata di uscita e la dichiarazione sommaria di uscita previste dai regolamenti comunitari.
Seconda fase (ECS – Fase 2): la cui applicabilità è prevista a partire dal 01.07.2009 ha lo scopo di consentire l’obbligatorietà della comunicazione “dei dati sicurezza” con la presentazione della dichiarazione di esportazione anticipata di uscita e la dichiarazione sommaria di uscita previste dai regolamenti comunitari.
In merito alla pratica attuazione del sistema ECS-Fase 1 si rileva che una delle criticità constatate a livello comunitario è il ritardo con il quale alcune dogane di uscita nazionali e comunitarie adempiono all’obbligo di cui all’art.796 quinquies, p.2 del Reg. CEE 2454/93 che prevede che entro il giorno lavorativo successivo all’uscita delle merci la dogana di uscita debba inviare alla dogana di esportazione il messaggio “risultato di uscita”
Il ritardo dell’invio del messaggio “risultato di uscita” che in taluni casi risulta essere anche di mesi, comporta incertezze da parte delle Dogane di esportazione nazionali sull’applicazione dell’art.792 ter, p.2 il quale dispone che qualora le merci non siano state presentate per l’uscita entro 90 giorni, la dogana di esportazione annulla la dichiarazione doganale. In base alla norma succitata, la condizione essenziale per l’annullamento della dichiarazione doganale è la certezza che la merce non sia stata presentata all’ufficio doganale di uscita.
In conseguenza del fatto che il ritardo in parola puo’ riferirsi anche a merci che, non solo sono state presentate alla Dogana di uscita, ma hanno già lasciato il territorio della Comunità non si puo’ dar corso all’annullamento della dichiarazione doganale non veriricandosi il presupposto della condizione prevista dal citato art. 792 ter, p.2.
In merito a possibili situazioni di dubbio sul reale esito di una operazione doganale l’Area Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti con nota prot.6661 del 14.11.07 ha rabadito che “ la condizione essenziale per l’annullamento della dichiarazione doganale è la certezza che la merce non sia stata presentata all’ufficio doganale di uscita”conseguentemente la dogana di esportazione allo scadere del 90° giorno non procede all’annullamento automatico della dichiarazione doganale, ma provvede ad attivarsi presso il dichiarante o l’esportatore per avere notizie in merito all’operazione doganale di esportazione invitando lo stesso dichiarante e/o esportatore di informarla sullo stato dell’operazione fornendo alla stessa i dati della dogana presso la quale sono state espletatte le formalità di uscita e la data di effettiva uscita della merce(qualora non si conosca il giorno esatto sarà sufficiente il periodo del mese di riferimento) con invio anche delle eventuali note con è stato richiesto agli Uffici doganali di uscita l’appuramente dei DAE a comprova della regolare conclusione dell’operazione.
Risulta pertanto evidente, alla luce di quanto suesposto, che l’Ufficio doganale di esportazione provvederà all’annullamento della dichiarazione doganale, comunicandolo al dichiarante/esportatore, solo una volta esperiti tutti gli accertamenti del caso e qualora risulti che la merce non é stata presentata alla Dogana di uscita designata e conseguentemente non ha lasciato il territorio doganale della Comunità.