INCOTERMS 2020

Dal 1° gennaio 2020, trovano applicazione i nuovi Incoterms 2020.

Gli Incoterms 2020 sono rimasti sostanzialmente uguali a quelli dell’edizione 2010.

Le novità più rilevanti si elencano qui di seguito:

  • Resa FCA e polizza di carico con annotazione di messa a bordo

Se la merce viene venduta FCA per il trasporto via mare, nell’eventualità che un venditore FCA abbia bisogno di una polizza di carico con annotazione di messa a bordo, è possibile prevedere nel contratto tra venditore e compratore, che quest’ultimo dia istruzioni al proprio vettore di emettere e consegnare al venditore una polizza di carico con annotazione di messa a bordo. Il venditore consegnerà la polizza al compratore ed in genere ciò avviene mediante la banca per la negoziazione di una lettera di credito.

  • Differenti livelli di copertura assicurativa in CIF e CIP

Con CIF e CIP degli Incoterms 2010, il venditore è obbligato a copertura assicurativa minima. Con gli Incoterms 2020, il venditore continua ad essere obbligato a copertura assicurativa minima solo con la resa CIF, mentre la resa CIP prevede una copertura assicurativa all risks, come da clausola A nelle Institute Cargo Clauses, fatti salvi accordi diversi tra le parti.

  • Variazione del nome della regola DAT in DPU

Nelle regole Incoterms 2020 la resa DAT è sostituita da DPU. Nel DAT Incoterms 2010 il venditore consegna la merce una volta scaricata dal mezzo di trasporto nel “terminal”. Nel DPU Incoterms 2020 avviene la stessa cosa, con la differenza che il luogo di destinazione può essere qualsiasi luogo convenuto e non solo un “terminal”. Tuttavia, nel caso in cui il luogo in cui il venditore intende consegnare la merce non sia un “terminal”, egli deve assicurarsi di essere in grado di scaricare la merce in detto luogo.

Si ricorda che è possibile continuare ad utilizzare gli Incoterms 2010, avendo cura di precisare l’anno di edizione degli Incoterms unitamente alla resa.