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CBAM: aggiornamenti su domanda di autorizzazione e nuove semplificazioni UE

A partire dal 1° gennaio 2026, per importare prodotti soggetti al CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) sarà obbligatorio presentare la domanda per diventare dichiarante CBAM autorizzato.

Informiamo che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le istruzioni operative e i moduli aggiornati da compilare per presentare correttamente la domanda tramite il Registro CBAM (Authorization Management Module)disponibile al link: https://cbam.ec.europa.eu/authorised-declarant.

Modalità di presentazione della domanda

Il MASE ha chiarito che:

  • la documentazione deve essere caricata esclusivamente all’interno del Registro CBAM, compilando l’apposito modulo online;
  • non saranno considerate valide le domande inviate tramite altri canali (inclusa PEC o posta ordinaria);
  • gli operatori che hanno già presentato la domanda devono verificare sul Registro la completezza della documentazione e controllare eventuali comunicazioni da parte dell’Autorità Nazionale Competente, integrando i documenti se richiesto.

Allegati e documentazione disponibile

Sul sito del MASE sono disponibili:

  • istruzioni ufficiali per la compilazione,
  • moduli e normativa di riferimento,
  • allegati sotto forma di file editabili da compilare e da inserire nel Registro CBAM.

CBAM: semplificazioni approvate dal Consiglio UE

Il 29 settembre 2025, il Consiglio Europeo ha approvato, nell’ambito del pacchetto legislativo Omnibus I, un regolamento che semplifica e rafforza il CBAM. Tra le principali novità:

  • soglia de minimis: esenzione dall’obbligo CBAM per importazioni fino a 50 tonnellate annue per importatore;
  • possibilità per importatori e rappresentanti doganali indiretti che hanno presentato domanda entro il 31 marzo 2026 di continuare a importare merci CBAM anche oltre la soglia, in attesa della decisione di autorizzazione;
  • ulteriori semplificazioni relative a:
    • procedura di autorizzazione,
    • raccolta dati e calcolo delle emissioni,
    • norme di verifica,
    • calcolo dell’esposizione finanziaria dei dichiaranti CBAM autorizzati.

Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore tre giorni dopo la pubblicazione.

In allegato le istruzioni e file zip con i vari allegati scaricati dal sito MASE e disponibili comunque dai link sottostanti:

Pagina CBAM sito MASE

Normativa / Moduli

Istruzioni

 

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