Con il Decreto Lgs 87/2024, è stato modificato l’ art. 7 comma 1 del D.Lgs 471/97, in materia di violazioni relative alle cessioni all’esportazione, pronunciando che viene punito con la stessa sanzione, chi effettua cessioni di beni ai sensi dell’art 41, comma 1/a – D.L. 30/08/1993, n. 331 modificato con legge del 29/10/1993, nr 427, qualora i beni spediti con trasporto a cura del cessionario, non risultino pervenuti nello Stato di destinazione finale, entro 90 giorni dalla consegna.
Pertanto, qualora il fornitore non entri in possesso della prova che i beni abbiano raggiunto il Paese membro di destinazione entro detto termine, lo stesso è passibile di sanzione di importo pari al 50% del tributo non applicato, fatto salvo che entro i successivi 30 gg venga eseguito il versamento della relativa imposta e sia regolarizzata la rispettiva fattura.
Di fatto, il sistema sanzionatorio è stato allineato alla disciplina già vigente per le esportazioni indirette, per le quali la non imponibilità dell’operazione, è subordinata all’ uscita dal territorio unionale entro 90 giorni dall’emissione della dichiarazione di esportazione, decorsi i quali, il soggetto è punibile in base alle modifiche previste dal D.Lgs. 87/2024 nella misura del 50% dell’imposta non applicata alle operazioni compiute dal 01/09/24 (per le violazioni compiute fino al 31/08/24 si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo)
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