Il 20/03/2024 entra in vigore un articolo delle sanzioni Russia (articolo 12 octies Reg UE 833/2014) introdotto con il dodicesimo pacchetto del 19 dicembre 2023, che impone per esportazioni di determinati prodotti in paesi extra ue (tranne i paesi partner), di vietare contrattualmente la riesportazione in Russia. L’articolo in questione in particolare prevede:
Articolo 12 octies
- All’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VIII, di beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV del presente regolamento, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate all’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, a decorrere dal 20 marzo 2024 l’esportatore vieta per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia.
- Il paragrafo 1 non si applica all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.
- In applicazione del paragrafo 1 gli esportatori provvedono a che l’accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.
- Se la controparte di paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori ne informano l’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione.
- Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.
Le merci coinvolte sono:
– beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale;
– carboturbi e additivi per carburanti;
– armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni;
– le merci definite: “prodotti comuni ad alta priorità”;
– armi da fuoco.
Sono esclusi dalla presente disposizione le esportazioni verso i paesi partners (dell’ ALLEGATO VIII) ossia: USA, GIAPPONE, REGNO UNITO, COREA DEL SUD, AUSTRALIA, CANADA, NUOVA ZELANDA, NORVEGIA e SVIZZERA. Sono inoltre escluse le esportazioni di beni relativi a contratti conclusi prima del 19/12/2023.
In tutti gli altri casi bisognerà, dal 20/03/2024, vietare contrattualmente la riesportazione in Russia e prevedere adeguate misure in caso di violazione.