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Modifiche D.lgs. 12 Giugno 2025 (Disposizioni nazionali complementari al CDU)

Il nuovo decreto legislativo del 12 giugno 2025 introduce significative modifiche nel sistema sanzionatorio nazionale. Le predette modifiche hanno l’obiettivo di rendere il sistema sanzionatorio più proporzionato e promuovere la compliance spontanea da parte dei contribuenti. Vediamo nel dettaglio i principali aggiornamenti normativi che interessano le soglie di punibilità, le sanzioni, i casi di non punibilità e la gestione delle merci confiscate.

1. Nuove soglie di punibilità per il contrabbando (Art. 96, comma 1)

Il legislatore ha innalzato le soglie per la punibilità penale in assenza di circostanze aggravanti (art. 88), portandole a:

  • 10.000 euro di dazio evaso;
  • 100.000 euro di IVA evasa

Viene inoltre confermata la validità delle circolari 22/2024 e 25/2023, che chiariscono l’applicazione delle sanzioni nei casi di dichiarazioni doganali contenenti più articoli. Un aspetto rimarcato dalla circolare 14/2025, la quale specifica quali sono le modifiche apportate al sistema sanzionatorio, è la non compensabilità tra tributi differenti: ad esempio, un credito IVA non può compensare un debito daziario. Viene difatti specificato che il cumulo viene applicato solo per la determinazione della sanzione e non per l’effettivo pagamento dei diritti di confine evasi.

2. Incentivi alla regolarizzazione volontaria (Art. 96, comma 13)

Non saranno applicate sanzioni né disposta la confisca nei casi in cui la revisione della dichiarazione doganale avvenga su istanza di parte, presentata prima che il dichiarante riceva una comunicazione formale di accesso o controllo.

Questa precisazione è fondamentale per favorire la compliance spontanea da parte degli operatori i quali, prima dell’intervento della suddetta modifica, potevano rischiare di essere penalizzati eccessivamente nel caso di revisione della dichiarazione su istanza di parte, difatti disincentivando la presentazione delle stesse.

3. Modifica delle soglie per il contrabbando aggravato (Art. 88)

Sono anche state modificate le soglie di punibilità penale anche per le circostanze aggravate di cui all’articolo 88.

Difatti, il comma 2 lettera e) è modificato innalzando la soglia, differenziando dazio ed IVA nel seguente modo (reclusione da 3 a 5 anni):

  • Dazio se diritti evasi o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti sono superiori a 100.000 euro
  • Iva se diritti evasi o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti sono superiori a 500.000 euro

È stato modificato anche il comma 3 del presente articolo, il quale prevede la reclusione fino a 3 anni se verificate le circostanze aggravate indicate nello stesso.

Nello specifico per questo comma sono state aggiunte delle soglie di punibilità, sempre differenziando evasione di dazio ed IVA, come riportato sotto:

  • Dazio se diritti evasi o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti sono superiori a 50.000 euro ma non superiori a 100.000 euro
  • Iva se diritti evasi o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti sono superiori a 200.000 euro ma non superiori a 500.000 euro

Di seguito uno schema per riassumere in breve le modifiche apportate e l’impatto che hanno sugli importatori (se non presenti altre circostanze aggravanti oltre ai maggiori diritti di confine dovuti):

Illecito amministrativo Contrabbando punibile con sola multa Contrabbando punibile con multa e reclusione fino a 3 anni Contrabbando punibile con multa e reclusione  da 3 anni a 5 anni
Dazio evaso Fino a 10.000 euro Da 10.001 euro a 50.000 euro Da 50.001 euro a 100.000 euro Da 100.001 euro
IVA evasa Fino a 100.000 euro Da 100.001 euro a 200.000 euro Da 200.001 euro a 500.000 euro Da 500.001 euro

 

4. Estinzione del reato e cause di non punibilità (Art. 112)

Comma 1: L’autore del reato può estinguere il contrabbando punibile con sola multa versando, prima del dibattimento di primo grado:

  • I diritti di confine;
  • Una somma aggiuntiva pari al 100%-200% dei diritti dovuti.

Tale estinzione non impedisce l’eventuale confisca dei beni.

Comma 2: Il reato non è punibile se, prima della notifica di un’ispezione, e sempre che non che ricorrano le circostanze aggravanti, l’autore effettua il pagamento:

  • Dei diritti doganali;
  • Degli interessi;
  • Delle sanzioni tramite ravvedimento operoso.

Anche in questo caso, la non punibilità non esclude la possibilità di confisca da parte dell’ADM.

Tale modifica è stata apportata al fine di ampliare l’ambito applicativo delle sanzioni amministrative a discapito di quelle penali per quanto riguarda la modifica al comma 1 e di consentire agli operatori che si ravvedono di evitare il penale nonostante ricadano all’interno dell’ambito di applicazione dell’articolo 96 comma 1 (contrabbando punito con sola multa).

5. Restituzione delle merci confiscate (Art. 118, comma 8)

Per poter ottenere la restituzione dei beni confiscati, devono essere soddisfatte due condizioni introdotte con le ultime modifiche:

  • La confisca non deve essere stata disposta dall’Autorità Giudiziaria;
  • I beni devono essere commercializzabili (esclusi, ad esempio, armi e sostanze stupefacenti).

Difatti, prima delle modifiche disposte, la norma si limitava a prevedere che l’agenzia potesse, su richiesta del trasgressore, autorizzare il riscatto delle merci confiscate previo pagamento del valore della merce, delle sanzioni, dei diritti e delle spese di gestione delle merci, dando ampia discrezionalità all’amministrazione circa la possibilità di restituire la merce confiscata o meno.

Grazie alle modifiche intervenute si stabiliscono due condizioni fondamentali che devono sussistere affinché ADM possa accettare la richiesta del trasgressore, favorendo così una maggiore trasparenza e prevedibilità’ nell’applicazione della norma.

Come appena specificato, il riscatto della merce prevede il pagamento del valore commerciale della merce, dei diritti doganali, delle sanzioni e delle spese di gestione delle stesse sostenute da ADM.

6. Retroattività delle nuove norme: applicazione del favor rei

La successione nel tempo delle sanzioni si basa sui principi generali del diritto, in particolare ai principi sanciti nel diritto penale relativi all’irretroattività per le norme di più sfavorevoli e di retroattività per quelle più favorevoli (favor rei)

In applicazione del principio del favor rei, poiché tale modifica introduce soglie differenti per dazio e IVA rispetto all’impostazione precedente, che prevedeva una soglia di € 10.000 per tutti i diritti di confine, esso trova applicazione anche per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore di queste modifiche.

Allo stesso modo, per le circostanze aggravanti, dal momento che modifica normativa ha previsto soglie monetarie più elevate ai fini della loro configurabilità dovrà ritenersi applicabile il principio di retroattività delle norme più favorevoli a tutte le fattispecie commesse anteriormente all’entrata in vigore della nuova norma.

Conclusioni

Le modifiche introdotte dal D.lgs. 12 giugno 2025 rappresentano un passo importante verso una maggiore proporzionalità e trasparenza nel sistema sanzionatorio doganale. Le nuove soglie, i meccanismi di ravvedimento e la chiarezza normativa favoriscono una gestione più consapevole e molto meno penalizzante degli adempimenti doganali, offrendo anche opportunità concrete di regolarizzazione volontaria senza incorrere in procedimenti penali.

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