Dal 1° luglio è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2026/382, che introduce un dazio forfettario di 3 euro applicabile alle spedizioni e-commerce di modico valore, ossia alle spedizioni con un valore intrinseco non superiore a 150 euro.
La misura rappresenta una novità significativa per gli operatori del commercio elettronico e per tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle importazioni, poiché definisce con maggiore precisione cosa debba intendersi per “spedizione” e individua il soggetto responsabile del pagamento del nuovo dazio.
Quando una spedizione è considerata unica
Il Regolamento chiarisce che per spedizione si intendono le merci:
- trasportate da uno stesso mittente a uno stesso destinatario;
- con lo stesso mezzo di trasporto;
- provenienti dallo stesso territorio o Paese terzo;
- appartenenti alla stessa tipologia, classe o descrizione oppure imballate insieme;
- movimentate nell’ambito dello stesso contratto di trasporto.
Questa definizione assume particolare rilevanza nei casi in cui siano presenti ordini o consegne frazionate.
Infatti, il Regolamento precisa che le merci inviate dallo stesso mittente allo stesso destinatario, ma ordinate e spedite separatamente, devono essere considerate spedizioni distinte, anche qualora arrivino nello stesso giorno.
Allo stesso modo, un unico ordine effettuato dal medesimo acquirente ma evaso attraverso spedizioni separate genera più spedizioni ai fini dell’applicazione del dazio.
Come si applica il dazio di 3 euro
Il dazio forfettario di 3 euro viene applicato per ciascun articolo.
Per “articolo” si intende una o più merci contenute nella stessa spedizione che:
- condividono la medesima classificazione tariffaria;
- presentano la stessa descrizione;
- condividono la medesima origine quando tale informazione è richiesta dai sistemi informatici doganali o dai dati da mettere a disposizione dell’Autorità doganale.
La corretta classificazione doganale delle merci assume quindi un ruolo ancora più importante ai fini della corretta applicazione del nuovo regime.
Chi è responsabile del pagamento
Il debitore principale del nuovo dazio è il dichiarante, individuato secondo il seguente ordine gerarchico:
- il titolare del regime IOSS;
- il soggetto che aderisce agli Special Arrangements;
- il rappresentante indiretto.
Tale soggetto è responsabile del versamento del dazio forfettario nei confronti dell’Autorità doganale.
Nessun rimborso in caso di reso
Il Regolamento stabilisce inoltre che il dazio versato non può essere rimborsato né oggetto di sgravio qualora le merci vengano successivamente restituite al venditore.
Si tratta di un aspetto che gli operatori e-commerce dovranno considerare nella gestione economica dei resi internazionali.
Impatti operativi
L’introduzione del nuovo dazio richiede particolare attenzione nella gestione delle spedizioni e-commerce, nella classificazione doganale delle merci e nell’organizzazione dei flussi logistici.
Per gli operatori coinvolti sarà fondamentale verificare la corretta applicazione delle nuove disposizioni, evitando errori che potrebbero comportare contestazioni o costi aggiuntivi.
