Il 04/10/2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.10.2024 “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, in attuazione della Legge delega n.111 del 9.08.2023. Nei giorni successivi l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la Circolare 20/2024 ADM, con lo scopo di illustrate le novità rispetto alla precedente normativa.
Con l’entrata in vigore del D.lgs 141/2024 viene abrogato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD) Dpr n. 43/1973 che per più di 50 anni ha regolamentato vari aspetti doganali, procedurali e sanzionatori, non direttamente disciplinati dai vari codici doganali di diritto unionale e da ultimo del CDU Reg UE 952/2013 nonché del Regolamento Di Esecuzione (UE) 2015/2447 e del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446. Il nuovo decreto ha l’obbiettivo di rendere la normativa doganale nazionale più moderna, complementare e allineata alle norme unionali laddove il TULD risultava invece superato non più aggiornato in certi aspetti.
Il nuovo D.lgs 141/2024 si presenta più snello con 122 articoli a fronte del 352 del TULD e porta con sé importanti novità e modifiche; alcune tra quelle più significative:
Inclusione dell’IVA nei “diritti di confine”
Il nuovo D.lgs 141/2024 prevede espressamente l’inclusione dell’IVA nei “diritti di confine”, infatti all’art. 27 ““…fra i “diritti doganali” costituiscono “diritti di confine” oltre ai dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, anche le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione tra cui i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo dovuta all’atto dell’importazione a favore dello Stato”.
L’inclusione del’IVA tra i diritti di confine, produce effetti indiretti sia a livello di sanzioni che a livello di responsabilità del “rappresentante indiretto” che, di fatto, è adesso responsabile in solido con l’importatore anche per l’elemento IVA
Riforma delle sanzioni
Il sistema sanzionatorio è stato completamente riformato, principalmente con lo scopo di renderlo più coerente con i principi di effettività, deterrenza e proporzionalità indicati sia dalla delega sia dall’articolo 42 del Regolamento (UE) 952/2013 – CDU. Nel vecchio TULD la distinzione tra illecito penale e amministrativo era unicamente sulla valutazione dell’elemento soggettivo, ovvero sulla sussistenza del dolo o meno.
Diversamente, Il nuovo quadro sanzionatorio invece delinea il limite tra sanzione amministrativa e penale in base all’analisi meramente oggettiva relativa all’ammontare dei diritti dovuti, limite che l’art.96 ha fissato in “10.000 euro di diritti di confine dovuti, distintamente considerati”. Superato tale limite è l’Autorità Giudiziaria che deve pronunciarsi poi sulla sussistenza o meno dell’elemento “dolo” e, qualora questa non ravvisi la condotta dolosa o altre circostanze aggravanti, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 96, comma 14 (sanzione dall’80% al 150% dei diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a 150 Euro).
Negli altri casi, per differenze di diritti di confine inferiori a 10.000 euro, si applica la sanzione amministrativa individuata dall’art. 96 in una percentuale (dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti) con soglie minime più altre però della previgente normativa e che sono fissate in 1000 Euro per le dichiarazioni infedeli (quantità, qualità, origine, e altri elementi che influiscono sulla liquidazione dei diritti) e Euro 2000 (per omessa dichiarazione).
Potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO)
E’ lo strumento che permette di avere un’interfaccia unica, accessibile agli operatori economici e alle altre Amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento e di controllo della merce. Le nuove norme mirano ad armonizzare e snellire i controlli che coinvolgono più amministrazioni in un operazione doganale, tramite un coordinamento con ADM.
Fonti: Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141; Circolare 20/2024 ADM