Salta al contenuto

Paese di fusione e colata dell’acciaio: cosa cambia per le importazioni dal 1° ottobre 2026

Dal 1° ottobre 2026, le importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti siderurgici saranno soggette a nuovi obblighi relativi al paese di fusione e colata dell’acciaio.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, adottato il 28 agosto 2026 ed entrato in vigore il 1° settembre 2026, definisce i documenti che gli importatori devono fornire per comprovare questo dato. La disciplina ha conseguenze dirette sulla possibilità di importare: la mancata dichiarazione supportata da prove adeguate comporta il rifiuto dell’importazione.

L’adempimento coinvolge quindi la documentazione del produttore, la tracciabilità della merce e le informazioni riportate nella dichiarazione doganale.

Quali prodotti siderurgici sono interessati

L’obbligo riguarda i prodotti appartenenti alle categorie elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2026/1384, individuati attraverso i relativi codici NC e le eventuali suddivisioni TARIC.

Per i prodotti interessati, dal 1° ottobre 2026 il paese di fusione e colata dovrà essere dichiarato al momento dell’importazione e sostenuto dalla documentazione prevista dal regolamento.

Cosa si intende per paese di fusione e colata

Il paese di fusione e colata, indicato anche con l’espressione inglese country of melt and pour, identifica il luogo originario in cui il ferro o l’acciaio grezzo vengono inizialmente prodotti allo stato liquido in un forno per la fabbricazione dell’acciaio o della ghisa e successivamente colati nel loro primo stato solido. La definizione comprende anche la rifusione dei rottami.

L’informazione riguarda quindi una specifica fase della produzione siderurgica e può essere diversa dall’origine doganale del prodotto finito, comunemente identificata con il “made in”.

L’acciaio può infatti essere fuso e colato in un paese e successivamente lavorato in un altro. Le lavorazioni successive possono, ricorrendone le condizioni previste dalle regole di origine, attribuire al prodotto finito un’origine diversa dal paese di fusione e colata.

Il nuovo dato consente di conservare visibilità sulla fase iniziale della produzione anche quando la filiera si sviluppa attraverso più paesi.

Perché l’Unione europea richiede questa informazione

Nella fase attuale, l’obbligo risponde principalmente a esigenze di trasparenza e tracciabilità della catena di approvvigionamento dell’acciaio.

La raccolta delle informazioni si inserisce però in un quadro più ampio. L’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2026/1384 prevede che, entro il 30 giugno 2028, la Commissione europea valuti se il paese di fusione e colata debba diventare la base per beneficiare dei contingenti tariffari.

Come chiarito dal considerando 32, questa prospettiva mira anche a prevenire l’ingresso indebito nel mercato unionale di acciaio prodotto in paesi che contribuiscono alla sovraccapacità globale e successivamente trasformato in altri paesi terzi.

L’eventuale modifica del criterio di accesso ai contingenti non è automatica: sulla base della valutazione, la Commissione potrà presentare una proposta legislativa.

Mill Test Certificate e numero di colata: quali dati sono richiesti

Il documento principale previsto dal regolamento 2026/1963 è il Mill Test Certificate, o MTC, denominato nel testo italiano “certificato del produttore”.

Secondo l’articolo 1, paragrafo 1, il certificato deve contenere il paese di fusione e colata e il numero di colata dell’acciaio importato, comunemente chiamato heat number.

Questi dati devono essere riconducibili alla merce oggetto dell’importazione. La documentazione assume quindi valore in quanto permette di collegare le informazioni sulla produzione ai prodotti effettivamente dichiarati in dogana.

Il considerando 9 precisa che il Mill Test Certificate è il documento più ampiamente riconosciuto come mezzo principale di prova, ma non ha un formato armonizzato e non è specificamente concepito per dimostrare il paese di fusione e colata. La denominazione “MTC”, da sola, non garantisce pertanto che il certificato contenga tutte le informazioni richieste.

I documenti che possono integrare un MTC incompleto

Quando il certificato del produttore non riporta il paese di fusione e colata oppure il numero di colata, l’articolo 1, paragrafo 2, consente alle autorità doganali di valutare prove complementari contenenti le informazioni mancanti.

Il regolamento ammette fatture, bolle di consegna, certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti, dichiarazioni a lungo termine dei fornitori, documenti di contabilità analitica e di produzione, documenti doganali del paese esportatore, corrispondenza commerciale e descrizioni di prodotto.

In questa ipotesi, i documenti hanno una funzione integrativa: completano un certificato del produttore già presente. La loro accettazione è subordinata alla valutazione dell’autorità doganale e alla possibilità di verificare le informazioni fornite.

Il periodo transitorio fino al 30 settembre 2027

Il regolamento prevede una deroga temporanea per consentire un adeguamento graduale al nuovo sistema documentale.

Dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027, qualora non possa essere fornito un certificato del produttore, i documenti elencati potranno essere valutati dalla dogana anche come prove autonome.

In questo caso, dovranno contenere entrambi i dati richiesti: paese di fusione e colata e numero di colata. La deroga riguarda quindi il tipo di prova utilizzabile, mentre resta fermo l’obbligo di dimostrare le informazioni relative all’acciaio importato.

Dal 1° ottobre 2027, tali documenti potranno soltanto integrare un certificato del produttore esistente e non potranno più sostituirlo autonomamente.

Dichiarazione TARIC e controlli documentali della dogana

L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 2026/1963 stabilisce che il paese di fusione e colata debba essere dichiarato mediante codici documento TARIC.

Alla dichiarazione si affianca l’obbligo di disporre delle prove documentali previste. Quando il paese di fusione e colata viene comprovato attraverso documenti complementari oppure, durante il periodo transitorio, attraverso prove autonome, l’articolo 2, paragrafo 1, impone alla dogana di effettuare controlli documentali sulle informazioni presentate.

Le verifiche possono ritardare l’accesso al contingente tariffario fino al loro completamento. Un MTC completo può ridurre la necessità di ricostruire le informazioni attraverso più documenti, pur restando soggetto agli ordinari controlli doganali.

Le conseguenze della mancata conformità

La conseguenza prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, è il rifiuto dell’importazione quando il paese di fusione e colata non viene dichiarato con prove verificabili adeguate.

La disponibilità del contingente tariffario non supera questa mancanza. Allo stesso modo, il pagamento del dazio fuori contingente non costituisce un’alternativa alla dichiarazione e alla documentazione richieste.

Il nuovo obbligo incide quindi sulla possibilità stessa di importare i prodotti interessati, con potenziali conseguenze sui tempi di sdoganamento, sulla disponibilità della merce e sui costi dell’importazione.

Assistenza sulle importazioni di acciaio con CAD Bagnara

L’applicazione della disciplina dipende dai prodotti importati, dalla struttura della filiera e dalle caratteristiche dei documenti rilasciati dal produttore.

CAD Bagnara offre assistenza nell’individuazione dei prodotti interessati e nella gestione degli adempimenti doganali.

Per sapere come la normativa incide sulle vostre importazioni contattateci: possiamo esaminare la vostra situazione e indicarvi come muovervi in base alle caratteristiche delle vostre operazioni.

Centro Direzionale Nuovi Uffici
Scala “C” - Unitá aziendale “D”
Interporto di Bologna
P.IVA 02382401202

Tel. +39 051.66.50.175
Fax: +39 051.66.50.085
Email: info@bagnarainterporto.com

Lunedì – Venerdì:
9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00

Sabato e Domenica: Chiuso

CAD Bagnara offre servizi e operazioni doganali a Bologna e presso dogane e scali ferroviari di Modena, Reggio Emilia, Ravenna e Ferrara.

AEO customs (Operatore economico autorizzato)

Associato ASSOCAD (Associazione Nazionale Centri di Assistenza Doganale)

Associato ADER (Associazione Doganalisti Emilia Romagna)

Confindustria Emilia