POST BREXIT. ESPORTARE NEL REGNO UNITO DAL 01-01-2021

Dal 01-01-2021 il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea. Di conseguenza, saranno necessari adempimenti doganali da effettuarsi sia in esportazione (per merce che si sposta da Italia verso UK) sia in importazione (per merce che si sposta da UK in Italia). Specularmente anche il vostro cliente o fornitore inglese dovrà adempiere alle medesime operazioni doganali nel suo Paese. In sintesi il Regno Unito è equiparato a qualunque altro Paese extraeuropeo.

La fattura di esportazione verso il Regno Unito è da inquadrare nel regime di non imponibilità ex art. 8 del DPR 633/72, e non più ex art. 41 del DL 331/93 utilizzato nelle cessioni intracomunitarie.

L’Irlanda del Nord fa eccezione: eventuali spedizioni verso l’Irlanda del Nord sono ancora considerate alla stregua di operazioni effettuate con altro Stato membro dell’UE. Pertanto, limitatamente a cessioni in Irlanda del Nord, rimangono in vigore l’applicazione dell’art.41 del DL 331/93 e il regime delle cessioni intracomunitarie. Non sono dunque da svolgere adempimenti doganali, come avviene invece per il resto del Regno Unito.

Le merci scambiate con il Regno Unito, possono godere di esenzione dal pagamento dei dazi solo se rispettano le regole dell’origine preferenziale contenute nella Parte II, Titolo I, Capo II dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-UK, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2020.

Se i prodotti inviati in UK godono dei requisiti dell’origine preferenziale UE, è possibile per l’esportatore italiano dichiarare l’origine preferenziale in fattura indicando il proprio numero REX (indicazione del REX solo se la spedizione supera € 6000). Se la ditta non ha ancora il numero REX, temporaneamente può indicare il proprio numero EORI ma è opportuno attivarsi per richiedere in Dogana il REX.

In linea generale, non è consentito presentare la dichiarazione di esportazione (bolla doganale di esportazione) presso un ufficio doganale diverso da quello competente sul luogo di stabilimento dell’esportatore (es. le ditte di Bologna dovranno fare dogana in export presso un Ufficio doganale di Bologna). In ogni caso, l’ufficio doganale di esportazione dovrà essere individuato all’interno del territorio nazionale. Per questo motivo, è consigliabile operare tramite il luogo approvato, l’autorizzazione doganale preventiva che consente all’azienda di far partire dai propri magazzini la merce, con la bolla doganale già effettuata presso la Dogana di Bologna SOT Interporto.

Rimaniamo sempre a disposizione per consulenze personalizzate in merito all’origine preferenziale delle vostre merci, per assistenza nella pratica di richiesta del numero REX in Dogana e per l’ottenimento del luogo approvato di partenza delle merci.

Buon anno nuovo dal CAD Bagnara.