SANZIONI UE – MISURE RESTRITTIVE NEL COMMERCIO CON LA RUSSIA
I regolamenti relativi alle sanzioni contro la Russia sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea tra il 23 febbraio 2022 e l’8 aprile 2022, data quest’ultima che ha visto alla luce il “quinto pacchetto “di sanzioni verso la Russia.
Le sanzioni sono molteplici: dal congelamento dei beni di proprietà di determinati soggetti russi ai divieti di fornire servizi finanziari a cittadini, residenti ed entità russe, dal divieto generale di effettuare transazioni con alcuni enti russi alle restrizioni in materia di trasporto nei confronti dei vettori aerei russi, delle navi russe e dei camion di imprese di trasporto stabilite in Russia cui è vietato l’accesso ed il transito sul Territorio dell’UE.
Per quanto riguarda le misure restrittive in materia di scambi commerciali, vi è il divieto per i soggetti europei di scambiare contanti denominati nella valuta ufficiale di uno Stato Membro con la Russia, e con qualsiasi entità fisica o giuridica russa o per uso in Russia.
Inoltre vige:
a) il divieto di esportazione di beni dual-use e di beni quasi dual-use, cioè beni e tecnologie che possono comunque contribuire al potenziamento militare e tecnologico russo, fra cui per esempio inverter, variatori di frequenza, sistemi per filtrare l’aria, motori, rilevatori ottici, sensori e semiconduttori;
b) il divieto di esportazione di beni e tecnologie utilizzabili in una serie di settori chiave quali: trasporti; telecomunicazioni; energia; esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie; aviazione e industria spaziale; navigazione marittima;
c) il divieto di esportare alcuni beni di lusso elencati nell’allegato XVIII aggiunto al Reg. 833/2014, nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 euro per articolo.
In particolare, circa il valore di 300 euro, la Commissione ha chiarito che esso si riferisce al valore statistico delle merci indicato nella dichiarazione doganale di esportazione ed è da intendersi come il prezzo effettivamente pagato o da pagare, comprese le spese accessorie (trasporto e assicurazione) sostenute per consegnare le merci dal luogo di partenza fino al confine dello Stato Membro di esportazione.
Relativamente a cosa si intenda per “articolo”, secondo la Commissione, tale espressione è da intendersi come “unità supplementare” talvolta richiesta obbligatoriamente nella dichiarazione doganale (numero dei pezzi- quantità). Qualora l’unità supplementare non sia prevista, al fine di verificare il rispetto della soglia consentita, occorre fare riferimento al numero dei colli indicato nel DAU, laddove per colli si intende il numero degli articoli o pezzi confezionati in modo tale che non possano essere separati senza dover disfare l’imballaggio.
d) il divieto di esportare beni considerati utili per il rafforzamento delle capacità industriali russe (e.g. acetone, cloruri e metionina).
e) il divieto di importazione in UE di qualsiasi merce proveniente dai territori di Doneck e Lugansk.
f) il divieto di importazione relativo a determinati prodotti siderurgici, combustibili fossili, carbone e altri prodotti di importanza significativa per l’economia russa.
Le norme sulle misure restrittive prevedono talvolta deroghe e che i suddetti divieti non trovino applicazione al ricorrere di determinate condizioni.
In caso di violazione dei divieti e delle misure restrittive imposti con i Regolamenti UE si applicano sanzioni di natura penale, oltreché la confisca della merce o la confisca per equivalente.