SANZIONI UE – MISURE RESTRITTIVE NEL COMMERCIO CON LA RUSSIA

I regolamenti relativi alle sanzioni contro la Russia sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea tra il 23 febbraio 2022 e l’8 aprile  2022, data quest’ultima che ha visto alla luce il “quinto pacchetto “di sanzioni verso la Russia.

Le sanzioni sono molteplici: dal congelamento dei beni di proprietà di determinati soggetti russi ai divieti di fornire servizi finanziari a cittadini, residenti ed entità russe, dal divieto generale di effettuare transazioni con alcuni enti russi alle restrizioni in materia di trasporto nei confronti dei vettori aerei russi, delle navi russe e dei camion di imprese di trasporto stabilite in Russia cui è vietato l’accesso ed il transito sul Territorio dell’UE.

Per quanto riguarda le misure restrittive in materia di scambi commerciali, vi è il divieto per i soggetti europei di scambiare contanti denominati nella valuta ufficiale di uno Stato Membro con la Russia, e con qualsiasi entità fisica o giuridica russa o per uso in Russia.

Inoltre vige:

a) il divieto di esportazione di beni dual-use e di beni quasi dual-use, cioè beni e tecnologie che possono comunque contribuire al potenziamento militare e tecnologico russo, fra cui per esempio inverter, variatori di frequenza, sistemi per filtrare l’aria, motori, rilevatori ottici, sensori e semiconduttori; 

b) il divieto di esportazione di beni e tecnologie utilizzabili in una serie di settori chiave quali: trasporti; telecomunicazioni; energia; esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie; aviazione e industria spaziale; navigazione marittima;

c) il divieto di esportare alcuni beni di lusso elencati nell’allegato XVIII aggiunto al Reg. 833/2014, nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 euro per articolo.

In particolare, circa il valore di 300 euro, la Commissione ha chiarito che esso si riferisce al valore statistico delle merci indicato nella dichiarazione doganale di esportazione ed è da intendersi come il prezzo effettivamente pagato o da pagare, comprese le spese accessorie (trasporto e assicurazione) sostenute per consegnare le merci dal luogo di partenza fino al confine dello Stato Membro di esportazione.

Relativamente a cosa si intenda per “articolo”, secondo la Commissione, tale espressione è da intendersi come “unità supplementare” talvolta richiesta obbligatoriamente nella dichiarazione doganale (numero dei pezzi- quantità). Qualora l’unità supplementare non sia prevista, al fine di verificare il rispetto della soglia consentita, occorre fare riferimento al numero dei colli indicato nel DAU, laddove per colli si intende il numero degli articoli o pezzi confezionati in modo tale che non possano essere separati senza dover disfare l’imballaggio.

d) il divieto di esportare beni considerati utili per il rafforzamento delle capacità industriali russe (e.g. acetone, cloruri e metionina).

e) il divieto di importazione in UE di qualsiasi merce proveniente dai territori di Doneck e Lugansk.

f) il divieto di importazione relativo a determinati prodotti siderurgici, combustibili fossili, carbone e altri prodotti di importanza significativa per l’economia russa.

Le norme sulle misure restrittive prevedono talvolta deroghe e che i suddetti divieti non trovino applicazione al ricorrere di determinate condizioni. 

In caso di violazione dei divieti e delle misure restrittive imposti con i Regolamenti UE si applicano sanzioni di natura penale, oltreché la confisca della merce o la confisca per equivalente.

POST BREXIT. ESPORTARE NEL REGNO UNITO DAL 01-01-2021

Dal 01-01-2021 il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea. Di conseguenza, saranno necessari adempimenti doganali da effettuarsi sia in esportazione (per merce che si sposta da Italia verso UK) sia in importazione (per merce che si sposta da UK in Italia). Specularmente anche il vostro cliente o fornitore inglese dovrà adempiere alle medesime operazioni doganali nel suo Paese. In sintesi il Regno Unito è equiparato a qualunque altro Paese extraeuropeo.

La fattura di esportazione verso il Regno Unito è da inquadrare nel regime di non imponibilità ex art. 8 del DPR 633/72, e non più ex art. 41 del DL 331/93 utilizzato nelle cessioni intracomunitarie.

L’Irlanda del Nord fa eccezione: eventuali spedizioni verso l’Irlanda del Nord sono ancora considerate alla stregua di operazioni effettuate con altro Stato membro dell’UE. Pertanto, limitatamente a cessioni in Irlanda del Nord, rimangono in vigore l’applicazione dell’art.41 del DL 331/93 e il regime delle cessioni intracomunitarie. Non sono dunque da svolgere adempimenti doganali, come avviene invece per il resto del Regno Unito.

Le merci scambiate con il Regno Unito, possono godere di esenzione dal pagamento dei dazi solo se rispettano le regole dell’origine preferenziale contenute nella Parte II, Titolo I, Capo II dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-UK, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2020.

Se i prodotti inviati in UK godono dei requisiti dell’origine preferenziale UE, è possibile per l’esportatore italiano dichiarare l’origine preferenziale in fattura indicando il proprio numero REX (indicazione del REX solo se la spedizione supera € 6000). Se la ditta non ha ancora il numero REX, temporaneamente può indicare il proprio numero EORI ma è opportuno attivarsi per richiedere in Dogana il REX.

In linea generale, non è consentito presentare la dichiarazione di esportazione (bolla doganale di esportazione) presso un ufficio doganale diverso da quello competente sul luogo di stabilimento dell’esportatore (es. le ditte di Bologna dovranno fare dogana in export presso un Ufficio doganale di Bologna). In ogni caso, l’ufficio doganale di esportazione dovrà essere individuato all’interno del territorio nazionale. Per questo motivo, è consigliabile operare tramite il luogo approvato, l’autorizzazione doganale preventiva che consente all’azienda di far partire dai propri magazzini la merce, con la bolla doganale già effettuata presso la Dogana di Bologna SOT Interporto.

Rimaniamo sempre a disposizione per consulenze personalizzate in merito all’origine preferenziale delle vostre merci, per assistenza nella pratica di richiesta del numero REX in Dogana e per l’ottenimento del luogo approvato di partenza delle merci.

Buon anno nuovo dal CAD Bagnara.

BREXIT E ADEMPIMENTI DOGANALI DAL 1 GENNAIO 2021

I negoziati tra Regno Unito e Unione Europea proseguono tuttora, allo scopo di raggiungere un accordo che mitighi le conseguenze negative di una Hard Brexit (uscita del Regno Unito senza accordo).

Anche in caso di accordo dell’ultimo minuto che porti ad azzerare i dazi negli scambi di merci tra i due Paesi, è ormai sempre più certo che sarà necessario gestire gli scambi commerciali di beni con il Regno Unito sulla base delle norme doganali, come avviene per gli altri Paesi extraeuropei.

A far data dal 01/01/2021, saranno necessari adempimenti doganali all’esportazione verso il Regno Unito (bolla doganale di esportazione), così come adempimenti doganali all’importazione in Regno Unito (bolla doganale di importazione).

Gli adempimenti doganali possono essere affidati in rappresentanza diretta/indiretta ai cd. Customs broker/Spedizionieri doganali/Doganalisti.

Nei futuri scambi commerciali di merce da e verso il Regno Unito, tenere presente che:

  • I tempi di consegna saranno più lunghi e i costi presumibilmente più elevati
  • Chi fa esportazioni o importazioni per la prima volta, dovrà dotarsi preventivamente di un codice EORI, così come l’importatore inglese dovrà acquisire il suo UK EORI number presso la Dogana inglese
  • Prestare attenzione alle rese Incoterms, visto che è la resa concordata a stabilire chi dovrà occuparsi delle formalità doganali tra venditore e acquirente

È opportuno che l’esportatore italiano:

  • Contatti il cliente inglese per verificare se quest’ultimo è dotato di UK EORI number per poter effettuare regolarmente bolla doganale di importazione nel proprio Paese
  • Concordi con il cliente inglese chi tra venditore e acquirente dovrà occuparsi della bolla doganale di esportazione. È sempre consigliabile che sia il venditore ad occuparsi della bolla doganale di esportazione, per le conseguenze fiscali gravanti in capo all’esportatore che necessita di bolla doganale di esportazione per giustificare la non imponibilità IVA art. 8 Dpr. 633/72

È opportuno che l’importatore italiano:

  • Sappia che sarà soggetto importatore nella bolla doganale di importazione e che pagherà eventuale dazio + Iva in Dogana
  • Presti attenzione ai dati dichiarati all’importazione, in particolare alla correttezza dei codici doganali